STATUTO

Approvato dall’Assemblea dei Soci del 11 aprile 2017

 

Art. 1

(Comitato Atlantico Italiano)

  1. É costituita ai sensi degliart. 36 e seguenti del Codice Civile una Associazione denominata “Comitato Atlantico Italiano”.
  2. L’Associazione ha sede in Roma e non ha scopi di lucro.

 

Art. 2

(ATA)

  1. Il Comitato Atlantico Italiano è membro dell’Associazione del Trattato Atlantico (ATA) e, nell’ambito di questa, collabora con gli organismi corrispondenti degli altri Paesi.

 

art. 3

(Finalità)

  1. Il Comitato Atlantico Italiano ha lo scopo di promuovere la conoscenza della natura, dei valori, degli obiettivi, delle attività e degli sviluppi dell’Alleanza Atlantica, nonché lo studio e l’analisi dei problemi ad essa attinenti di politica internazionale, sicurezza, difesa ed economico-sociali, ed adotta in ambito nazionale ed internazionale iniziative opportune a tal fine.

 

art. 4

(Attività)

  1. Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente articolo il Comitato Atlantico Italiano promuove iniziative appropriate che comprendono:

–      studi e ricerche;

–      attività formative e corsi di aggiornamento professionale;

–      conferenze, convegni e dibattiti;

–      attività editoriali e d’informazione;

–      relazioni con enti, istituti ed organizzazioni nazionali ed internazionali aventi analoghe finalità.

 

ART. 5

(Soci)

  1. Il Comitato Atlantico Italiano si compone di Soci Individuali e Soci Collettivi.
  2. L’ammissione dei Soci è deliberata, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo.
  3. Il Comitato Atlantico Italiano ammette come Soci Individuali su domanda esponenti della cultura, della pubblica amministrazione, del mondo politico, diplomatico, militare, accademico, economico-sociale italiano, i quali condividono i principi del Trattato Nord Atlantico e le finalità dell’Associazione.
  4. Il Comitato Atlantico Italiano ammette come Soci Collettivi su domanda le persone giuridiche, gli enti e le associazioni che condividono i principi del Trattato del Nord Atlantico e le finalità dell’Associazione.
  5. Tutti i Soci sono tenuti all’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione.
  6. La qualità di associato si perde per decisione del Consiglio Direttivo in caso di violazione delle norme e dello spirito dello statuto.
  7. I Soci Individuali ed i Soci Collettivi sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale stabilita, per le rispettive categorie, dal Consiglio Direttivo. I Soci non in regola con i versamenti delle quote associative non possono intervenire, né in persona né per rappresentanza, all’Assemblea dei Soci od alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il mancato versamento di tali quote comporta, su deliberazione del Consiglio Direttivo, la cessazione della qualifica di Socio.
  8. Gli associati possono recedere dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con almeno un trimestre di anticipo. Restano comunque ferme le obbligazioni finanziarie per l’anno solare in corso.

 

ART. 6

(Organi)

  1. Sono organi del Comitato Atlantico:

a) -l’Assemblea dei Soci;

b) -il Consiglio Direttivo;

c) – il Presidente;

d) -l’Ufficio di Presidenza;

e) – il Segretario Generale;

f) –   il Tesoriere;

g) – il Revisore Unico dei Conti;

h) – il Collegio dei Probiviri.

ART. 7

(Assemblea dei Soci)

 

  1. L’Assemblea dei Soci è composta dai Soci Individuali e dai rappresentanti dei Soci Collettivi.
  2. Spetta all’Assemblea dei Soci:

a) – l’elezione del Presidente e dell’eventuale Presidente Onorario;

b) – l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo;

c) –  l’elezione del Revisore Unico dei Conti;

d) – l’elezione del Collegio dei Probiviri;

e) –  le deliberazioni sul programma generale delle attività;

f) –    le deliberazioni inerenti le modifiche statutarie;

g) –  l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

3. L’Assemblea dei Soci è Ordinaria e Straordinaria. L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente una volta l’anno entro il 31 marzo. L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente su richiesta di un terzo degli Associati o della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo. L’avviso di convocazione dovrà essere effettuato almeno quindici giorni prima della data della convocazione, dovrà contenere l’ordine del giorno e potrà fissare anche la data della seconda convocazione a non meno di due ore dalla prima.

4. L’Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati mediante delega la metà più uno degli Associati ed in seconda convocazione quale che sia il numero degli intervenuti o rappresentati.

5. L’Assemblea dei Soci delibera validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci, in seconda convocazione a maggioranza semplice dei presenti. Delle deliberazioni dell’Assemblea viene redatto a cura del Segretario Generale un verbale che verrà iscritto in apposito libro sociale

6. Il diritto di voto spetta a tutti i membri dell’Assemblea dei Soci in regola con i versamenti delle quote associative e può essere esercitato personalmente o a mezzo di delega rilasciata ad altro membro dell’Assemblea. Nessun Socio può essere portatore di più di una delega.

7. Le votazioni per le cariche elettive avvengono a scrutinio segreto salvo che l’Assemblea decida diversamente.
8. Le deliberazioni di cui alla lettera f) del secondo comma del presente articolo sono adottate a maggioranza dei due terzi dei presenti.
9. Le deliberazioni di cui alla lettera g) del secondo comma del presente articolo sono adottate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti su proposta unanime del Consiglio Direttivo. Nella medesima sede dovrà essere nominato uno o più liquidatori e saranno indicate le modalità di devoluzione del patrimonio.

 

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

  1. Il Consiglio Direttivo ha la direzione morale, politica, amministrativa del Comitato Atlantico Italiano e cura l’attuazione degli scopi sociali.
  2. Il Consiglio Direttivo è composto:

a) – dal Presidente;

b) – da uno o più Vice Presidenti;

c) –  da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri determinato dall’Assemblea dei Soci e da questa eletti, inclusi i Vice Presidenti, il Segretario Generale ed il Tesoriere.

3.  I membri del Consiglio Direttivo durano in carica un triennio e possono essere rappresentati alle riunioni attraverso una delega scritta rilasciata ad altro membro del Consiglio Direttivo. Nessun componente del Consiglio Direttivo può essere portatore di più di una delega.

4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza più uno dei componenti. L’avviso di convocazione dovrà contenere l’ordine del giorno e potrà fissare anche la data della seconda convocazione a non meno di due ore dalla prima. Per la validità della costituzione del Consiglio Direttivo è necessario che siano presenti o rappresentati un terzo dei componenti del medesimo.

5. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo i Presidenti delle Commissioni Permanenti, il Presidente della Delegazione italiana all’Assemblea Parlamentare NATO, i membri italiani della Presidenza e del Comitato di Patronato dell’ATA, i responsabili degli organi d’informazione e dei media del Comitato Atlantico Italiano; i Presidenti dei Club Atlantici e delle associazioni, anche giovanili, affiliate al Comitato Atlantico Italiano, o altre personalità la cui partecipazione, per le competenze e i ruoli rivestiti, ritenga utile ai fini dei lavori del Consiglio Direttivo.

6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono adottate dalla maggioranza dei presenti o rappresentati ad eccezione di quelle del secondo comma dell’art. 5 che vengono adottate a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei presenti o rappresentati che siano almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale.

 

ART. 9

(Ufficio di Presidenza)

 

  1. Per lo svolgimento dei compiti di ordinaria amministrazione il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario Generale ed il Tesoriere si riuniscono in Ufficio di Presidenza con l’intervento, se del caso, di uno o più Presidenti delle Commissioni permanenti del Comitato Atlantico Italiano.
  2. L’Ufficio di Presidenza può anche deliberare attività straordinarie salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo.


ART. 10

(Presidente)

 

  1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato Atlantico Italiano ed ha la firma sociale.
  2. Il Presidente ha la responsabilità del funzionamento dell’Associazione, convoca e presiede l’Ufficio di Presidenza, l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, cura l’osservanza dello Statuto.
  3. Il Presidente, in caso d’impedimento, può delegare le sue funzioni ad un Vice Presidente. In caso di assenza od impedimento anche temporaneo del Presidente, le sue funzioni, la firma sociale e la rappresentanza legale spettano al Vice Presidente anziano.

 

ART. 11

(Comitato d’Onore)

  1. Il Comitato d’Onore è composto da personalità particolarmente benemerite nel campo politico, diplomatico, militare, accademico, economico e sociale e viene consultato dal Presidente circa l’indirizzo generale dell’attività dell’Associazione.

 

ART. 12

(Segretario Generale)

  1. Il Segretario Generale esercita la funzione propulsiva e di organizzazione delle attività del Comitato Atlantico Italiano, coordina i lavori delle Commissioni Permanenti e provvede all’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Ufficio di Presidenza.

 

ART. 13

(Tesoriere)

  1. Il Tesoriere provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Ufficio di Presidenza per quanto concerne la gestione dei fondi sociali.

 

ART. 14

(Revisore Unico dei Conti)

  1. Il Revisore Unico dei Conti viene eletto ogni tre anni dall’Assemblea dei Soci.
  2. Il Revisore Unico dei Conti presenta al Consiglio Direttivo apposite relazioni sui bilanci annuali consuntivo e preventivo.

 

ART. 15

(Esercizio finanziario)

  1. L’esercizio finanziario decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno solare.
  2. Il Consiglio Direttivo approva entro il trentuno ottobre il bilancio preventivo per l’anno successivo predisposto dal Tesoriere d’intesa con l’Ufficio di Presidenza, accompagnato dalla relazione del Tesoriere e da quella del Revisore Unico dei Conti.
  3. Il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo dell’anno precedente predisposto dal Tesoriere e corredato della relazione del Tesoriere e da quella del Revisore Unico dei Conti ed il Comitato Atlantico Italiano lo trasmette entro il termine del trenta aprile all’organo vigilante.
  4. I bilanci preventivo e consuntivo devono essere redatti secondo le disposizioni del Titolo I del Regolamento approvato con D.P.R. 18 dicembre 1979 n. 689 e successive integrazioni e modificazioni.

 

ART. 16

(Fondo comune)

  1. Il fondo comune del Comitato Atlantico Italiano è costituito dalle quote associative, da altre eventuali erogazioni di associati o terzi, anche a titolo di donazione o lascito, dai beni acquistati con i propri fondi e da ogni altra entrata dipendente o connessa con l’attività dell’Associazione.

 

ART. 17

(Collegio dei Probiviri)

  1. Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri, viene eletto ogni tre anni dall’Assemblea dei Soci ed elegge nel suo seno un Presidente.
  2. Delibera, su richiesta del Consiglio Direttivo e secondo un Regolamento interno, sulle eventuali controversie tra Soci relative alla vita dell’Associazione, salvo quanto disposto dall’art. 22.

 

ART. 18

(Commissioni Permanenti)

  1. Il Comitato Atlantico Italiano svolge le sue attività anche attraverso Commissioni Permanenti costituite dal Consiglio Direttivo, anche con membri esterni all’Associazione, competenti per i seguenti settori:

a) – attività culturali e formative;

b) – problemi militari e strategici;

c) – cooperazione economica;

d) – scuola, istruzione superiore ed università;

e) – informazione e stampa.

2. Il Consiglio Direttivo può decidere motivatamente l’istituzione di altre Commissioni anche a carattere occasionale o temporaneo.

3. Il Consiglio Direttivo detta le norme regolamentari per l’attività delle Commissioni.

4. Alle riunioni delle Commissioni partecipa il Segretario Generale.

ART. 19

(Club Atlantici ed Associazioni Giovanili)

  1. Il Comitato Atlantico Italiano promuove la costituzione, riconosce, e coordina le attività di Associazioni e strutture decentrate territorialmente, denominate Club Atlantici, che si attengono ai fini del presente Statuto.
  2. Il Comitato Atlantico Italiano promuove, riconosce e coordina le attività dell’Associazione nazionale affiliata all’Associazione giovanile dell’ATA.

 

ART. 20

(Regolamento interno)

  1. Il Consiglio Direttivo può provvedere alla redazione di uno o più Regolamenti interni per l’esecuzione delle presenti norme statutarie, per la determinazione dei criteri amministrativi, per il funzionamento delle Commissioni Permanenti, dei Club Atlantici e delle Associazioni Giovanili.

 

ART. 21

(Interpretazione)

  1. Qualsiasi controversia riguardante l’interpretazione o l’applicazione del presente atto è demandata al Presidente il quale, se lo ritiene, può consultare l’Ufficio di Presidenza.

 

ART. 22

(Quadro normativo)

  1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del vigente Codice Civile ed alle altre norme di legge, in quanto applicabili.

 

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